AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.". I decreti-legge n. 207/1990 e n. 270/1990, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1990 e n. 282 del 3 dicembre 1990). Art. 1. 1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a), nelle misure stabilite dal presente decreto. (a) La legge n. 590/1981, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".