AVVERTENZA:
             Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero di grazia e  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,
          nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al
          solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
          del  decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate
          dalla legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel
          decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e
2 ottobre 1990, n. 270.".  I decreti-legge n. 207/1990 e n. 270/1990,
di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti  in  legge
per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  - n.  230 del 2 ottobre 1990 e n. 282 del 3 dicembre 1990).
                               Art. 1.
  1.  Alle  aziende  agricole,  singole  o  associate,  colpite dalla
siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1989-90  e   dichiarata
eccezionale  per singoli territori regionali con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le  provvidenze  e  le
procedure  previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  (a),  nelle  misure  stabilite   dal
presente decreto.
             (a)  La  legge  n.  590/1981,  modificata dalla legge 13
          maggio 1985, n. 198, reca: "Nuove norme  per  il  Fondo  di
          solidarieta' nazionale".